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Ordinanza — n. 29781/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for absolute genericity and insufficient motivation under Article 606 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29781/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the sole ground and insufficient motivation. The defense argued that the appellate court failed to specify the criteria used to evaluate evidence regarding the qualified offense, but the court found this criticism didactic and lacked specific arguments against the detailed reasoning in the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground is absolutely generic and fails to provide specific, reasoned criticism against the detailed motivation of the contested decision.

Parole chiave

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absolute genericity insufficient motivation Criminal Procedure Code appeal inadmissibility qualified offense motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico (insufficienza della motivazione) peraltro non indicato nel numero chiuso di cui all'art. 606, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE SANTO nato a PALERMO il 17/08/1974 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 86/4581/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico (insufficienza della motivazione) peraltro non indicato nel numero chiuso di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., tra i motivi deducibili nella sede di legittimità; il motivo comunque si limita genericamente a rilevare un vizio (come detto non esiziale), non esplicitando :tuttaviatalcuna critica argomentata al diffuso e puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1.

La difesa si duole della mancata indicazione in sentenza dei criteri di valutazione delle prove posti a sostegno della decisione sulla responsabilità per il fatto-reato qualificato come in imputazione. Il motivo si limita, quindi, a denunziare un vizio di motivazione in maniera didascalica, senza evidenziare le ragioni del preteso deficit, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto del fatto-reato, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti argomentato profondamente la decisione di conferma della sentenza di primo grado, sulla base della approfondita disamina dei fatti alla luce dei motivi di gravame.

Ciò posto la Corte ha ritenuto integrati tutti gli elementi qualificanti del reato contestato, con motivazione logica e coerente, che non offre il fianco in sede di legittimità alle censure di merito proposte.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mass o P rrotti Anna Mari Santis D: