Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29780/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud and generic mitigation claims as fact-based issues precluded in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29780/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Consolazio Francesco inadmissible, rejecting claims regarding fraud, threats, and the denial of generic mitigating circumstances. The court held that the lower courts' factual assessments and reasoning were logical and exhaustive, making them immune to re-evaluation by the supreme court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the trial judge's reasoned decision on fraud or mitigation, as such matters are precluded in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility fraud charge dismissal generic mitigation denial factual preclusion Italian criminal procedure frode nel pignoramento sottrazione d'imposta perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez.
Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074
216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339
pen.).(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSOLAZIO FRANCESCO nato a CINISELLO BALSAMO il 03/08/1968 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 13/12/2018, nei confronti di CONSOLAZIO FRANCESCO in relazione al reato di cui agli artt. 640 - 612, comma 2, CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, erronea applicazione della fattispecie di truffa in assenza di prove circa gli artifizi e raggiri, nonché del reato di minaccia;

2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di.altre norme giuridiche in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità delléimputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie - peraltro non costituite dal solo narrato della p.o., ma anche da altre fonti di carattere dichiarativo e documentale - il cui contenuto non può formare oggetto di rilettura in questa sede, né la Corte di legittimità può sostituire la propria valutazione a quella operata con motivazione scevra da vizi logici dal giudice del merito.

Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame si pongono quali elementi decisivi aventi carattere ostativo tanto le particolari modalità del fatto, a carattere non elementare e "diffuso" in ragione del numero delle persone coinvolte, quanto i precedenti penali, anche successivi alla commissione dei reati. Peraltro, nessuna violazione di legge è riscontrabile nell'avere il giudice del merito stigmatizzato il comportamento processuale dell'imputato il quale non ha provveduto ad effettuare alcun tipo di ristoro alle pp.00.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.).(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI jhLI Il Presidente ANNA MAMS