Ordinanza — n. 29779/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRATI RADU nato il 23/10/1990 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 77-4352/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la assoluta genericità dei motivi, peraltro per due terzi meramente ripetitivi dei motivi di gravame spesi nel merito, che non si confrontano con le argomentazioni spese in motivazione dalla Corte territoriale; mentre il motivo con cui si deduce omessa motivazione sulla qualificazione circostanziale della ricettazione (fatto lieve di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.) non risulta dedotto con i motivi di gravame, né risulta altrimenti prospettato alla Corte territoriale in sede di conclusioni scritte, il che ne determina la inammissibilità ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen.. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29779/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRATI RADU nato il 23/10/1990 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 77-4352/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la assoluta genericità dei motivi, peraltro per due terzi meramente ripetitivi dei motivi di gravame spesi nel merito, che non si confrontano con le argomentazioni spese in motivazione dalla Corte territoriale; mentre il motivo con cui si deduce omessa motivazione sulla qualificazione circostanziale della ricettazione (fatto lieve di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.) non risulta dedotto con i motivi di gravame, né risulta altrimenti prospettato alla Corte territoriale in sede di conclusioni scritte, il che ne determina la inammissibilità ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen.. 1.1.
Gli argomenti trattati con il primo motivo di censura rivolto alla Corte di legittimità insistono nel denunziare violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto il reato di resistenza a pubblico ufficiale in difetto di violenza oppositiva al pubblico ufficiale procedente all'inseguimento notturno in auto. Si chiede dunque alla Corte di legittimità un rinnovato e difforme apprezzamento del fatto, laddove nel doppio giudizio conforme di merito il fatto (fuga in auto con modalità tali da mettere concretamente in pericolo la vita degli utenti della strada, oltre che degli inseguitori) è stato descritto e giuridicamente qualificato con puntuali e diffuse argomentazioni, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.
La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che, rispetto alle evidenze obiettive raccolte, le argomentazioni di merito opposte alla Corte non riescono a superare l'amalgama coerente di elementi probatori già minuziosamente scrutinati in primo grado, conducendo alla conclusione, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità" (Sez. 2, n. 44860, del 17/10/2019, Rv. 277765, solo per citare il più recente precedente massimato di questa Sezione).
Il che consente di ritenere che la motivazione resa sui motivi di gravame dalla Corte territoriale rende piena contezza della divisata responsabilità per il fatto di resistenza a pubblico ufficiale. 1.2. Si è detto in premessa della inammissibilità del secondo motivo di ricorso, non previamente dedotto nel merito, con la conseguente interruzione della catena devolutiva (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 1.3. Quanto alla negata concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito ha inteso valorizzare, con argomentazioni logiche e coerenti, la complessiva gravità della condotta e la data ravvicinata del precedente specifico, così esprimendo una prognosi recidivante infausta sulla base di concreti elementi di fatto, giudizio che se logicamente argomentato non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Rv. 18961). 77-4352/2021 2.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massi Perrotti Anna Maria De Santis Q