Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29778/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29778/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29778/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO DANIELA nato a TARANTO il 29/09/1981 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 11/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 30/04/2019, nei confronti di DE GENNARO DANIELA in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (assenza del dolo, in ipotesi incauto acquisto), nonché l'erronea applicazione della legge penale in punto di esclusione della compatibilità dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP con le attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il diniego di quest'ultime, infatti, su fonda sul richiamo di un elemento di carattere ostativo, quale il precedente specifico annoverato dalla ricorrente, nonché sull'assenza di altri elementi a tale fine positivamente valutabili. Nessuna sovrapposizione valutativa si registra pertanto nelle valutazioni del giudice del merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricettazione confisca dei proventi di reato prove acquisite illegalmente favoreggiamento reati contro la sfera personale riservata indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO DANIELA nato a TARANTO il 29/09/1981 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 11/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 30/04/2019, nei confronti di DE GENNARO DANIELA in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (assenza del dolo, in ipotesi incauto acquisto), nonché l'erronea applicazione della legge penale in punto di esclusione della compatibilità dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP con le attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo - in punto di dolo della ricettazione - è manifestamente infondato, tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del telefonino di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, S.U., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare, di rilevante valore ad un prezzo molto basso e in un mercato rionale, fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nessuna incompatibilità logico-normativa sussiste tra il riconoscimento dell'attenuante speciale e l'esclusione delle attenuanti generiche considerato che la prima si risolve in una valutazione che si incentra sul piano dell'offesa, mentre la seconda riguarda aspetti anche differenti ed esterni al reato.

Il diniego di quest'ultime, infatti, su fonda sul richiamo di un elemento di carattere ostativo, quale il precedente specifico annoverato dalla ricorrente, nonché sull'assenza di altri elementi a tale fine positivamente valutabili. Nessuna sovrapposizione valutativa si registra pertanto nelle valutazioni del giudice del merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente ANNA MARIA DE ANTIS IDEPOS Fr A