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Ordinanza — n. 29777/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29777/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONACCIO VINCENZO nato a TORREMAGGIORE il 02/12/1959 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO 'La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 06/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 28/06/2017, nei confronti di ANTONACCIO VINCENZO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche; eccezione di prescrizione del reato nelle more sopravvenuta. La parte civile Condominio sito in Rivoli via Salveminì 4/c, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29777/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche; eccezione di prescrizione del reato nelle more sopravvenuta. La parte civile Condominio sito in Rivoli via Salveminì 4/c, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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trascuranza degli obblighi di mantenimento inadempimento reiterato ripetizione dell'indebito recidiva nell'infrazione riscossione di pene pecuniarie incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONACCIO VINCENZO nato a TORREMAGGIORE il 02/12/1959 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 'La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 06/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 28/06/2017, nei confronti di ANTONACCIO VINCENZO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche; eccezione di prescrizione del reato nelle more sopravvenuta. La parte civile Condominio sito in Rivoli via Salveminì 4/c, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto la primo motivo, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, la Corte di merito, facendo riferimento alla recidiva ed al negativo comportamento processuale, ha fatto riferimento ad indici logicamente idonei a supportare l'operato diniego di prevalenza. Quanto alla prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza impugnata, va richiamato il costante principio affermato da questa Corte secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Rv. 256463;

S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. La condanna alle spese - liquidata in dispositivo - in favore del Condominio costituitosi parte civile segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Condominio di Rivoli via Salvemini che liquida in complessive euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore DEPO IN C1‘,;,; i 29 L 2021 Il Presidente lì biir