Ordinanza — n. 29776/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE FRANCESCO nato a MARATEA il 31/10/1978 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 23/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LAGONEGRO, in data 06/03/2018, nei confronti di MARTINO GIUSEPPE FRANCESCO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché l'intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico, non scandito da alcuna critica specifica ed argomentata alle ragioni poste a fondamento della condanna. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29776/2021 — snpen · Corte di Cassazione: S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE FRANCESCO nato a MARATEA il 31/10/1978 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 23/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LAGONEGRO, in data 06/03/2018, nei confronti di MARTINO GIUSEPPE FRANCESCO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché l'intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico, non scandito da alcuna critica specifica ed argomentata alle ragioni poste a fondamento della condanna. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Rv. 256463;
S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA GIOVANN TpLu IN CAN A i 29 G 2021 Il Presidente