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Ordinanza — n. 29774/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29774/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29774/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARANTINO LUIGI nato a CERIGNOLA il 29/03/1987 PUGLIESE MARIO nato a CERIGNOLA il 12/02/1993 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorso di Pugliese Mario: Il primo motivo sulla pena è del tutto generico non essendo indicati gli elementi dai quali il giudice del merito avrebbe dovuto trarre argomenti di valutazione per pervenire ad un differente e più mite trattamento sanzionatorio. Le censure svolte ex artt. 56 CP e 533 CPP sono solo titolate e non argomentate. La violazione dell'art. 116 CP si fonda su un'alternativa di merito priva peraltro della necessaria decisività in quanto che la rapina impropria costituisse lo sviluppo logicamente prevenibile del concordato furto (al quale il ricorrente contribuì) è stato logicamente tratto dalla fuga a cui anche il ricorrente si dette dopo che l'auto - condotta ad alta velocità dal complice con manovre ai danni della PG - fu costretta a fermarsi.

Parole chiave

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reati violenti reati contro la pubblica autorità delitto di fuga rapina atti impugnabili reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARANTINO LUIGI nato a CERIGNOLA il 29/03/1987 PUGLIESE MARIO nato a CERIGNOLA il 12/02/1993 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 06/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di LARINO, in data 01/10/2018, nei confronti di TARANTINO LUIGI, PUGLIESE MARIO, in relazione al reato, contestato in concorsofdi cui all'art. 628 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati. Tarantino Luigi deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 628, comma 2, CP e all'art. 337 CP; Pugliese Mario lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata riduzione della pena ex art. 56 CP, 133 CP e 533 CPP, nonché l'erronea applicazione dell'art. 116 CP ed illogica motivazione sul punto.

I ricorsi sono inammissibili in quanto reiterativi dei rispettivi motivi di appello. I ricorrenti omettono, infatti, di confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confutare le rispettive censure mosse in quella sede. In ogni caso, si osserva: Ricorso di Tarantino Luigi 1) Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto ai fini dell'esclusione del reato di rapina impropria non rileva l'intervallo spazio-temporale intercorso tra la sottrazione e l'operata violenza laddove, come nel caso di specie, sussista la quasi flagranza che riconduce ad unitarietà causale e finalistica le condotte poste in essere.

2) Il secondo motivo si fonda su un'alternativa di merito volta all'esclusione della condotta minacciosa che non risulta asseverata dalla sentenza impugnata. Peraltro, l'affermazione difensiva che sarebbe "improbabile" un repentino cambio di direzione dell'auto lanciata a elevata velocità al fine di sottrarsi all'arresto è mera deduzione che non rinviene a sostegno alcuna massima di esperienza. Infine, questa Corte ha affermato che il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente. (Fattispecie in cui gli autori di un tentato furto, al fine di sfuggire alle forze dell'ordine, avevano lanciato la propria autovettura contro quelle delle pattuglie intervenute, cagionando lesioni personali ad uno degli agenti).(Sez. 2, Sentenza n. 51576 del 04/11/2016, Rv. 269502).

Ricorso di Pugliese Mario: Il primo motivo sulla pena è del tutto generico non essendo indicati gli elementi dai quali il giudice del merito avrebbe dovuto trarre argomenti di valutazione per pervenire ad un differente e più mite trattamento sanzionatorio. Le censure svolte ex artt. 56 CP e 533 CPP sono solo titolate e non argomentate. La violazione dell'art. 116 CP si fonda su un'alternativa di merito priva peraltro della necessaria decisività in quanto che la rapina impropria costituisse lo sviluppo logicamente prevenibile del concordato furto (al quale il ricorrente contribuì) è stato logicamente tratto dalla fuga a cui anche il ricorrente si dette dopo che l'auto - condotta ad alta velocità dal complice con manovre ai danni della PG - fu costretta a fermarsi.

E tanto in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte - e richiamato nella sentenza impugnata - a mente del quale in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, sentenza n. 49443 del 3/10/2018, Rv. 274467).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIO AR L Il Presidente i D E