Ordinanza — n. 29773/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE GENNARO nato a POZZUOLI il 03/05/1978 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazióne svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di _giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 18/03/2019, nei confronti dì CARBONE GENNARO in relazione al reato di cui all'art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con • riferimento alla ritenuta responsabilità (sussunzione del fatto nell'alveo dell'art.642 CP stante l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra gli imputati e la società di assicurazione e difetto dell'elemento soggettivo ricavato mediante una asserzione di carattere del tutto illogico).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazióne svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di _giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 18/03/2019, nei confronti dì CARBONE GENNARO in relazione al reato di cui all'art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con • riferimento alla ritenuta responsabilità (sussunzione del fatto nell'alveo dell'art.642 CP stante l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra gli imputati e la società di assicurazione e difetto dell'elemento soggettivo ricavato mediante una asserzione di carattere del tutto illogico).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE GENNARO nato a POZZUOLI il 03/05/1978 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazióne svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di _giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 18/03/2019, nei confronti dì CARBONE GENNARO in relazione al reato di cui all'art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con • riferimento alla ritenuta responsabilità (sussunzione del fatto nell'alveo dell'art.642 CP stante l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra gli imputati e la società di assicurazione e difetto dell'elemento soggettivo ricavato mediante una asserzione di carattere del tutto illogico).
Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo dei relativi motivi di appello. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili í motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso ìl provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).
In tal caso i motivi finiscono per essere aspecifìci poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Peraltro, la sentenza impugnata, in punto di qualificazione giuridica, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, sentenza n. 4389 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274901).
Quanto al dolo, priva di valenza meramente assertiva è la motivazione spesa dalla Corte di merito: la circostanza che i nominativi a cui erano intestati i documentì falsi fossero ripetutamente gli stessi è idonea ad asseverare sul piano logico-fattuale - in ragione del complessivo disegno illecito perseguito a cui il contributo dal ricorrente prestato si è causalmente diretto - la conoscenza della falsità dei documenti presentati alle società assicurative. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI IOLLI 'TATA LIERIA