Ordinanza — n. 29772/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 CPP; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3, CP;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29772/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 133 CP. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è del tutto generico: a fronte di una motivazione che, unitamente alla decisione del primo giudice, dà conto degli elementi di colpevolezza, il riferimento all'art. 129 CPP risulta evocato quale violazione di regola di giudizio in assenza dell'indicazione della relativa causa applicativa. Né tale lacuna può ritenersi assolto.con l'altrettanto generico riferimento all'ipotesi di possibili nullità che il giudice del merito avrebbe dovuto passare in rassegna, neppure menzionate nella possibile categoria di codicistico riferimento.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASIO AMEDEO nato a CAPUA il 29/06/1980 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 10/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO, in data 19/06/2019, nei confronti di DE BIASIO AMEDEO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 368CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 CPP;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3, CP;
3) violazione di legge e difetto di motivazione in relaizone all'art. 62 bis CP;
4) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 133 CP. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è del tutto generico: a fronte di una motivazione che, unitamente alla decisione del primo giudice, dà conto degli elementi di colpevolezza, il riferimento all'art. 129 CPP risulta evocato quale violazione di regola di giudizio in assenza dell'indicazione della relativa causa applicativa. Né tale lacuna può ritenersi assolto.con l'altrettanto generico riferimento all'ipotesi di possibili nullità che il giudice del merito avrebbe dovuto passare in rassegna, neppure menzionate nella possibile categoria di codicistico riferimento.
Il secondo motivo è del tutto generico in quanto la censura si risolve in una contestazione del risultato a cui sono pervenuti i giudici di merito, i quali hanno posto a carico del ricorrente l'aggravante in forza della previa intesa acclarata con i complici nel disegno di realizzare la rapina e dello specifico ruolo assunto nell'organizzazione del reato (basista). Il terzo motivo è inammissibile poiché altrettanto generico in quanto non si indicano gli elementi specifici che avrebbero dovuto sorreggere il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione a fronte della recidiva e dell'aggravante speciale.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, itep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
La sentenza(esseAosi)fatto motivatamente riferimento alla particolare gravità del reato, in ragione delle modalità della violenza adoperata per commettere la rapina dai complici e alla commessa calunnia per sviare il rintraccio dei complici, quale elemento dimostrativo di capacità a delinquere, unitamente ai precedenti penali annoverati dal ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della'somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI A i LI 42, Il Presidente ANNA MiZ