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Ordinanza — n. 29771/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVALOCCHI ALESSIO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 11/12/1992 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 06/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 11/12/2018, nei confronti di SCHIVALOCCHI ALESSIO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La parte civile Turiano Marco, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La parte civile Turiano Marco, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale reati penali gravi riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVALOCCHI ALESSIO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 11/12/1992 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 06/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 11/12/2018, nei confronti di SCHIVALOCCHI ALESSIO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La parte civile Turiano Marco, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

Il ricorso è inammissibile in quanto il relativo motivo non risulta essere stato dedotto con l'atto di appello ove, in ordine al trattamento sanzionatorio, si lamentò soltanto la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 CP, profilo affrontato dalla sentenza impugnata con congrua motivazione e non censurato in questa sede. Non possono essere dedotte, infatti, con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745) e non essendo prospettate questioni in tema di pena che il secondo giudice o questa Corte avrebbe dovuto rilevare ex officio. Peraltro, la doglianza mossa in ordine al trattamento sanzionatorio si rivela del tutto generica in quanto priva dell'indicazione degli specifici elementi in forza dei quali il giudice del merito sarebbe dovuto pervenire ad una pena di misura inferiore, a fronte, peraltro, di una pena base stabilita nel minimo edittale esitato in forma di equivalenza il giudizio di comparazione in ragione della recidiva specifica e reiterata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. La condanna alle spese in favore dell parte civile - liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Turiano Marco che liquida in complessive euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore LI :DEPOSITATA IN CAPP Il Presidente i 2 9 2021 i ANNA MARIA