Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and lacked the required specific factual analysis. The appellant challenged both the conviction and the sentence without identifying the precise elements of the lower court's decision that formed the basis of her complaints. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirement of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not indicate the precise elements of the contested decision upon which the complaints are based.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE ELENA nato a TARANTO il 09/01/1972 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 07/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 16/10/2019, nei confronti di DURANTE ELENA in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi del tutto generici e non scanditi _dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata tanto con riguardo all'affermazione di colpevolezza dell'imputata, quanto in ordine alla pena inflitta, la cui misura, peraltro, si attesta sul minimo edittale.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVi N ROLLI DEPOSRTATA Il Presidente i 29 2021 ANNA MARIA j E SANTIS