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Ordinanza — n. 29769/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and manifestly unfounded arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29769/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Filippo Bertone inadmissible. The appellant argued violations of procedural and substantive criminal law articles, claiming the lower court erred in applying non-punishment provisions and mischaracterized his financial inability as civil rather than criminal. The court rejected these claims as repetitive of the appeal and manifestly unfounded, noting the lower court correctly balanced the high value of stolen goods against the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b), c), e) CPP; Art. 131-bis CP: Appeals based on repetitive grounds or manifestly unfounded arguments are inadmissible, and non-punishment provisions require a holistic assessment of all case-specific indicators.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds manifestly unfounded non-punishment provision criminal sentencing procedural violation costs of appeal falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b), c), e) CPP
641 CP in relazione all'art. 606 lett.
Art. 131-bis CP
e) CPP e violazione dell'art. 131-bis CPRr in in relazione all'art.
Art. 192 CP
Art. 195 CP
Art. 530 CP
Art. 546 lett. e) CPP
Art. 133 CP
L'esiguità dell'offesa è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell'espresso richiamo all'art. 133, primo comma, CP.
Art. 616 c.p.p.
'/ Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
'/ Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONE FILIPPO nato a CATANIA il 14/10/1978 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 01/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 15/04/2019, nei confronti di BERTONE FILIPPO in relazione al reato di cui all'art. 641 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

1) violazione degli artt. 192, 195, 530 cpv. e 546 lett.

e) CPP;' violazione dell'art. 641 CP in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) CRP;

2) violazione degli artt. 192 e 546 lett.

e) CPP e violazione dell'art. 131-bis CPRr in in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e), CPP. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi reiterativi di quelli proposti con l'atto d'appello e, comunque, manifestamente infondati. Quanto alla prima censura, l'assunto secondo cui si tratterrebbe di mero inadempimento di carattere civilistico si fonda su una alternativa di merito che la sentenza impugnata risulta avere smentito con congrua motivazione essendosi evidenziato come la scopertura dell'assegno dato dall'imputato in pagamento della merce, ben lungi dall'essere dovuta alla violazione degli accordi di messa all'incasso, in realtà fu 'la conseguenza di un preciso ordito del ricorrente volto a conseguire la consegna della merce pur trovandosi in uno stato di incapienza, per come comprovato anche da analoga vicenda che ha visto vittima di analogo doloso e preordinato inadempimento altrOvenditore.

La circostanza che l'incapienza del ricorrente sia stata solo sopravvenuta e dovuta all'essere venuto meno agli impegni presi in ordine ai tempi di riscossione del titolo dall'altro venditore che ne anticipò la negoziazione con la banca, è rimasta solo affermata nei motivi di appello, non trovando - per come precisato dalla Corte territoriale - alcun riferimento probatorio nelle affermazioni dell'imputato ed anzi, risultando il riferimento a detto ulteriore venditoreCStat@conseguenza di quanto riferito dalla p.o. all'unico scopo di sottolineare come la condotta ai suoi danni fosse stata anche perpetrata nei confronti di altro sfortunato.

Quanto alla seconda censura, nell'escludere l'applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito - con motivazione congrua e scevra da vizi logici - ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie. L'esiguità dell'offesa è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell'espresso richiamo all'art. 133, primo comma, CP.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere fatto riferimento alle modalità di carattere criminogeno che sostengono la condotta in relazione anche e soprattutto all'elevato valore del compendio illecitamente acquisito (oltre 6.000,00 euro), nonché all'omissione di qualunque sforzo volto a risarcire nel tempo la p.o. Pertanto, il riferimento alla serialità della condotta (essendo analoga "disavventura" capitata ad altro imprenditore) verso cui si appuntano le doglianze del ricorrente in ragione dell'omesso esame del teste di riferimento, non assume valenza tale da rendere recessiva la motivazione resa dalla Corte di merito ai fini dell'esclusione dell'invocata causa di non punibilità Inoltre, l'assenza di un accertamento giudiziale autonomo sull'esistente, dell'altro "analogo" reato non priva il riferimento alla "serialità" operato dalla Corte di appello di possibile valenza ai fini dello svolgimento del giudizio ex art. 131-bis CP, in quanto la valutazione espressa dal giudice del merito si fonda pur sempre su un elemento di prova acquisito nel corso del presente giudizio, sottoposto al contraddittorio delle parti.

Né risulta che il ricorrente in appello abbia chiesto la rinnovazione dell'istruttoria sul punto. '/ Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.E. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI A OLLI Il Presidente AN