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Ordinanza — n. 29768/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on false counterfeiting and receipt charges due to lack of evidence and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29768/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding false counterfeiting and receipt of stolen goods. The court held that the lower courts' factual findings were properly motivated and that the appellate court correctly applied the law without needing to re-evaluate the evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-examine factual findings or substitute its own evaluation for that of the trial courts when appeals challenge the motivation of the lower judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual findings review false counterfeiting charges receipt of stolen goods merit review preclusion procedural costs award evidence sufficiency infrazione doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 1160 del 11/04/1969
2, ordinanza n. 1160 del 11/04/1969, Rv.
Sentenza n. 8245 del 11/05/1987
1, Sentenza n. 8245 del 11/05/1987, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMB BABA nato il 29/05/1985 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 04/03/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 12/11/2015, nei confronti di SAMB BABA confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

1) violazione di legge in ordine al delitto di falso stante l'esistenza dell'esimente di cui all'art. 54 CP in ragione della necessità di doversi recare in Senegal per soccorrere la moglie;

2) vizio di motivazione in ordine alla ricettazione (assenza del dolo di profitto) stante la contraddizione volta nell'affermare che l'imputato fosse diretto in Senegal con la merce contraffatta (Paese povero ove tale merce non sarebbe stata acquistata) e considerata l'assenza del delitto presupposto di falso. Il ricorso è inammissibile in quanto entrambe le doglianze si fondano su censure volte a rimettere in discussione in questa sede gli enunciati di fatto ai quali sono pervenuti con congrua motivazione i giudici di merito ed essendo preclusa alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, ovvero sostituire la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito.

In ogni caso, quanto al primo motivo, nessuna esimente è provata, restando soltanto meramente affermato nel processo che l'imputato intendesse recarsi in Senegal con l'auto a bordo della quale è stata rinvenuta la merce contraffatta per prelevare la moglie partoriente, ma priva di qualsiasi documentazione di sostegno per come decisamente evidenziato dalla sentenza impugnata (con la conseguenza che il lamentato vizio di motivazione relativo all'ulteriore argomentazione con cui la Corte di merito, al fine di escludere l'invocata esimente, sottolinea che l'imputato avrebbe potuto ricorrere ad altri mezzi di trasporto per recarsi in Senegal risulta privo di decisività ai fini del paventato vizio di motivazione).

Spetta infatti a chi invoca la scriminante indicare element specifici a corredo della sua esistenza. Le giustificazioni rese dal ricorrente risultano generiche e non comprovate. Dalla situazione di fatto descritta dai giudici di merito nulla emerge al riguardo. Con riguardo al secondo motivo attinente al fine di profitto che integra la ricettazione, si è logicamente evidenziato come il numero e la varietà dei beni contraffatti rinvenuti nella disponibilità del ricorrente e la presenza in alcuni anche delle etichette originali, siano element . di fatto dimostrativi di una destinazione finalizzata alla vendita e ciò a prescindere dalla verosi -liglianza della tesi difensiva la quale in ogni caso non escluderebbe la ricettazione, considerato che nell'alveo della fattispecie vi rientra qualunque utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, per l'autore del reato o per altrtez. 2, ordinanza n. 1160 del 11/04/1969, Rv. 113288:

Sez. 1, Sentenza n. 8245 del 11/05/1987, Rv. 176392). Va, al riguardo, ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado (quanto al delitto di ricettazione), ha spiegato in maniera chiara e logica, coerentemente ai principi fondam:mtali del nostro ordinamento giuridico, che l'insussistenza riconosciuta in primo grado per il reato di possesso a fini di alienazione di merce recante segni e marchi contraffatti non incide sul perfezionamento della fattispecie di ricettazione, il cui profitto non necessariamente de,,e essere correlato alla destinazione al commercio della merce illecita; così richiamando un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 8245,-del 11 maggio 1987 (Rv 176392).

Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l'elemento ma . eriale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, iuindi, vi rientra anche il possesso per "mero titolo di compiacenza". Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettiv 'mente v conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in y esame tende ad impe dire che soggetti diversi da coloro chey.hanno commesso un delitto appaiano interessati dle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo.

Ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano maggiori pregiudizi per la vittima del reato; conf. mass. N. 150866; n. 140228; n. 113288). Si legge altresì in motivazione che la Corte ha ritenuto dimostrato l'acquisto illegittimo del,a merce detenuta, in quanto provento di reato di fabbricazione di prodotti con segni distintivi contraffatti e ha pertanto scrutinato favorevolmente i fatti descritti in imputazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Esten