Italian Supreme Court dismisses personal appeal to Cassation as inadmissible under new procedural law requiring a special defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the personal appeal by Giuseppe Greco inadmissible because it was filed directly by the defendant rather than by a qualified defense attorney. Although the defendant argued for the recognition of a statutory mitigating circumstance and challenged the constitutional validity of the personal appeal ban, the court ruled that the 2017 legislative reform eliminated personal appeals in cassation proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103: The personal filing of a cassation appeal is no longer permitted for defendants; such appeals must be submitted exclusively by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation to ensure proper technical representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a VENARIA REALE il 25/01/1986 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 06/06/2017, nei confronti di GRECO GIUSEPPE confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 CP; eccezione di costituzionalità in ordine alla preclusione dell'imputato di ricorrere personalmente in cassazione.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636, Sez. 5, sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).
Quanto all'eccezione di costituzionalità proposta, questa Corte anche a S.U., ha affermato, con orientamento che il Collegio condivide, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito) (Sez. 6, sentenza n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334; conforme Sez.
U, sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018) Rv. 272011). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali r nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 DEPOsi-r, Il Consigliere Estensore IN CA, Pl-'(-- -sioCeullr.e i 29 2021 /