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Ordinanza — n. 29766/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29766/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29766/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISU ANTONIO nato a BURCEI il 27/03/1956 avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 10/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, in data 13/03/2019, nei confronti di PISU ANTONIO in relazione al reato di cui all'art. 636 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo, peraltro genericamente dedotto, manifestamente infondato. Difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 636 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo, peraltro genericamente dedotto, manifestamente infondato. Difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

Parole chiave

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lesione al piede allegazioni di persecuzione contraddittorie portata geografica dell'infrazione motivo insorto dopo la fuga gravi addebiti penali diritto di libero pascolo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISU ANTONIO nato a BURCEI il 27/03/1956 avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 10/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, in data 13/03/2019, nei confronti di PISU ANTONIO in relazione al reato di cui all'art. 636 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo, peraltro genericamente dedotto, manifestamente infondato. Difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie (precise e circostanziate dichiarazioni della p.o. avvalorate da rilievi fotografici) in base alle quali emergeva che l'imputato si rese reiteratamente autore di invasioni con il suo gregge nel terreno della p.o.

Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOV.: I " IOLLI Il Presidente DEPOM IN CA'a ANNA MARIA DE SANTIS