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Ordinanza — n. 29765/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds and lack of merit regarding non-prosecution exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29765/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Chitoi Vasile inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the special cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments made in the appeal and found the lower court's assessment of the offense's severity to be legally sound based on the organized nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis CP; Art. 606 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the appeal act and is manifestly unfounded, requiring the appellate court to have provided a congruous and logically sound motivation for its decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds non-prosecution exclusion manifestly unfounded penal code article 131 bis court costs procedural admissibility reati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis CP
640 ter CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis CP.
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHITOI VASILE nato a BACAU( ROMANIA) il 19/03/1980 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 21/02/2017, nei confronti di CHITOI VASILE in relazione al reato di cui all'art. 640 ter CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis CP. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto reiterativo di quello proposto con l'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato.

Nell'escludere l'applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito - con motivazione congrua e scevra da vizi logici - ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie. L'esiguità dell'offesa è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell'espresso richiamo all'art. 133, primo comma, CP.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere fatto riferimento alle modalità di carattere organizzato e pianificato della condotta e alla reiterazione delle condotte criminose essendo stati effettuati molteplici prelievi di denaro e ai danni di più persone offese. Pertanto, si è dato motivatamente conto delle ragioni per le quali l'offesa non è di particolare tenuità e il comportamento non risulta episodico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANN OLLI ,DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA ANNA MARIA DE SANTIS