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Ordinanza — n. 29764/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29764/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29764/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI MARIO nato a NAPOLI il 15/04/1968 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; h E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 07/02/2020, nei confronti di CONTINI MARIO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo dell'insolvenza fraudolenta ovvero nell'illecito amministrativo 176, comma 17, c.d.s.). Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo dell'insolvenza fraudolenta ovvero nell'illecito amministrativo 176, comma 17, c.d.s.). Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione contrassegno stradale sanzione per violazione stradale traffico dei pagamenti reato penale sorpasso non consentito

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI MARIO nato a NAPOLI il 15/04/1968 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; h

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 07/02/2020, nei confronti di CONTINI MARIO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo dell'insolvenza fraudolenta ovvero nell'illecito amministrativo 176, comma 17, c.d.s.). Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

Invero, la differente prospettazione di cui all'art. 641 CP sollecitata dal ricorrente richiede un requisito di fatto che non risulta sia stato asseverato dai giudici di merito, ovvero che l'imputato si trovasse in una situazione di insolvenza. Correttamente la vicenda è stata ricondotta dalla Corte di merito nell'alveo della truffa (così escludendosi peraltro anche il solo rilievo di illecito amministrativo), avendo il ricorrente posto in essere artifizi e raggiri consistiti nello sfruttare artatamente la scia del veicolo che lo precedeva al fine di evitare il pagamento di quanto dovuto (relativo pedaggio autostradale)(in termini, Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ARIOLLI ìDEPOS3TATA IN CAtli- Il Presidente n.LEMA i 29