Cassation court dismisses appeal for robbery, ruling violence and taking property exceeded legitimate defense limits despite media context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible as the grievances were manifestly unfounded. The appellant argued for the application of legitimate defense under Article 52 of the Penal Code, claiming the journalist's actions were protected by press rights. The court held that the violence used and the subsequent taking of the camera demonstrated an intent to appropriate property, thereby negating the defense and constituting robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 c.p.; Art. 52 c.p.: Robbery is constituted when violence used to enforce a claim completely overrides the creditor's rights, indicating a will to appropriate property, even if the claim relates to protected interests like press freedom.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO PIETRO nato a MADDALONI il 06/11/1974 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, in data 14/04/2016, nei confronti di DI NARDO PIETRO in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 CP e/o differente qualificazione giuridica del fatto ex art. 393 CP. Il ricorso è inammissibile per essere le censure manifestamente infondate.
La sentenza impugnata, nel ricondurre il fatto nell'alveo del delitto di rapina, risulta avere fatto corretta applicazione della disposizione censurata, in quanto il ricorrente risulta avere agito in assenza di una pretesa, sia pure in astratto, giuridicamente tutelabile, in quanto le riprese effettuate dalla p.o., nell'aMbito dell'esercizio del diritto di cronaca, avvenivano da pubblica via ed erano dirette a riprendere l'esercizio commerciale nelle sue parti esterne (ciò che non è nascosto alla vista), con la conseguenza che nessun diritto di esclusione competeva al ricorrente.
In ogni caso, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, al fine di esercitare un preteso diritto, può integrare il reato di rapina se la violenza utilizzata dal soggetto agente nei confronti della vittima è di tale intensità da trasmodare completamente le ragioni del credito, denotando la volontà di impossessarsi comunque di una cosa. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha sottolineato come il ricorrente, dopo avere colpito la p.o. al volto ed al collo con schiaffi e pugni, condotta che già di per sé trasmoda completamente le ragioni del preteso diritto alla privacy o all'immagine commerciale, si è impossessato della cosa (una telecamera), avendo i Carabinieri rinvenuto la res all'interno della sua attività commerciale e, dunque, al di fuori della sfera giuridica di controllo dell'offeso.
Infine, correttamente è stata esclusa l'invocata scriminante di cui all'art. 52 CP, stante l'assenza dei presupposti della difesa legittima e, in particolare, della stessa ingiustizia dell'offesa, in quanto la p.o. - indicato come giornalista - agiva, per come chiarito in sentenza, al fine di esercitare il diritto di cronaca (e risultando le esterne riprese pienamente continenti con tale intento, avendo il giudice del merito precisato che come l'attività commerciale del ricorrente avesse subito un danneggiamento quale possibile gesto intimidatorio e che ciò aveva sollevato una forte attrazione mediatica sul territorio).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore DEPOSUTATA GIOVANNI AR IN CAN ',..ELLJ:RiA i 29 G 1