Ordinanza — n. 29762/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della causa speciale di non punibilità ex art. 131-bis CP; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La condotta dell'imputato è idonea a ledere l'oggettività giuridica della disposizione censurata, in quanto rilevano anche condotte poste in essere uti singoli le quali risultano idonee a mettere in pericolo la fede pubblica e, in particolare, la fiducia che i consumatori ripongono sull'affidabilità di mezzi di pagamento differenti dal contante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA GIANCARLO nato a OLIVETO CITRA il 07/12/1987 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 12/03/2019, nei confronti di PERNA GIANCARLO in relazione al reato di cui all'art. 55 DL n. 231 del 2007 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della causa speciale di non punibilità ex art. 131-bis CP;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
3) vizio di motivazjone per avere subordinato la pena sospesa all'adempimento degli obblighi risarcitori;
4) diversa qualificazione giuridica del fatto in furto. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.
1) Nell'escludere l'applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie. L'esiguità del valore è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere motivatamente fatto riferimento tanto all'assenza del presupposto dell'esiguità del danno in ragione delle somme prelevate che ammontano a 350,00 euro, quanto dell'episodicità della condotta, risultando due differenti prelievi. Pertanto, si è dato motivatamente conto delle ragioni per le quali l'offesa non è di particolare tenuità e il comportamento non risulta episodico.
2) La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
3) L'esistenza di una condizione di disvalore negativa alla concessione del beneficio della pena non si fonda su alcun travisamento,, risultando il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine alla condotta dell'imputato, definita quale "comportamento spregiudicato e poco corretto", continente con i presupposti di fatto narrati, essendosi evidenziato come il ricorrente trAse occasione per commettere il reato dallo stato di convivenza con la p.o. ed altresì come i prelievi furono ripetuti come già avvenuto in precedenti occasioni. Inoltre, quanto alla condizione posta al beneficio dal giudice di primo grado consistente nell'adempimento degli obblighi risarcitori nei confronti della persona offesa, la sentenza impugnata con sufficiente motivazione ha escluso, a fronte della mancata indicazione di elementi ostativi all'adempimento forniti dalla parte interessata, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spieghi di per sé decisiva incidenza.
Si è infatti evidenziato come la ridotta capacità reddituale del ricorrente - che rappresenta il presupposto per l'ammissione diretta - non esclude nel caso in esame che questi abbia la concreta possibilità di supportare l'onere del riconoscimento pecuniario. E ciò in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere, tale non potendo ritenersi la mera circostanza dell'ammissione al gratuito patrocinio (Sez. 5, sentenza n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381).
4) La condotta dell'imputato è idonea a ledere l'oggettività giuridica della disposizione censurata, in quanto rilevano anche condotte poste in essere uti singoli le quali risultano idonee a mettere in pericolo la fede pubblica e, in particolare, la fiducia che i consumatori ripongono sull'affidabilità di mezzi di pagamento differenti dal contante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ARIOLLI D Il Presiden