Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to merit arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Scottino Donatello inadmissible, rejecting arguments regarding civil liability and non-punishability. The lower court had already addressed these merits, finding the defendant's actions constituted a fraudulent scheme where he vanished after receiving payment. The court upheld the dismissal because the appeal merely rehashed issues already decided without new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of arguments regarding the merits that have already been fully examined and rejected by the court of first instance or appeal, as such arguments do not constitute a valid ground for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTINO DONATELLO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 14/10/1976 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 18/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, in data 05/11/2019, nei confronti di SCOTTINO DONATELLO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, dovendosi configurare un illecito civile, nonché con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP e delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto costituisce un'alternativa di merito già prospettata con i motivi di appello e disattesa con congrua motivazione dalla Corte di merito, essendosi ricondotto l'inadempimento dell'obbligazione ad un disegno truffaldino perseguito dal ricorrente per come logicamente ricavato dall'univoco comportamento successivamente tenuto dall'imputato, il quale fece perdere - non adducendo giustificazione alcuna - le proprie tracce dopo il pagamento, così riconducendo alle interlocuzioni iniziali l'espediente di artifizio volto ad indurre in errore la p.o. sulla bontà dell'affare e sull'affidabilità della controparte.
Quanto alla causa di non punibilità, la Corte di merito ne ha escluso implicitamente l'applicazione in ragione dell'assenza del requisito dell'esiguità del danno, valutato ai sensi del primo comma dell'art.133 CP , per come espressamente sancito dalla disposizione censurata. Né risulta affatto illogico avere escluso il rilievo del danno in ragione della misura dell'ingiusto profitto, pari ad euro 230,00, sulla scorta di una valutazione di merito non censurabile in questa sede. Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, la sentenza impugnata a fronte dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili (osservandosi correttamente come la sostanziale incensuratezza del ricorrente - il quale annovera un solo precedente per Contravvenzione - è per legge insufficiente a fondare il riconoscimento delle generiche), ha dato rilievo all'elemento negativo costituito dal fatto che l'imputato si rese irreperibile dopo avere incassato il prezzo, non restituendo nemmeno in parte la somma indebitamente ricevuta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. v Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ARIOLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS .DEPOCn-AH IN cA c