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Ordinanza — n. 29758/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29758/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29758/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASKA LEDI nato il 29/11/1988 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTtO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenz in data 01/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERO A, in data 14/05/2018, nei confronti di NASKA LEDI, ritenuta la recidiva qualificata, confermava la c ndanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 CPP; eccessività della pena e vizio di motivazione; erronea qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 CPP; eccessività della pena e vizio di motivazione; erronea qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione nulla poena sine lege ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASKA LEDI nato il 29/11/1988 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTtO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenz in data 01/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERO A, in data 14/05/2018, nei confronti di NASKA LEDI, ritenuta la recidiva qualificata, confermava la c ndanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 CPP; eccessività della pena e vizio di motivazione; erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile per essere del tutto generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI A IOLLI Il Presidente DEPOSITATA ANNA MARIA DEiSANTIS IN CANcELLERi