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Ordinanza — n. 29757/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29757/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29757/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGNA ROCCO SILVIO nato a TAURIANOVA il 09/01/1957 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 30/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 09/03/2018, nei confronti di MEGNA ROCCO SILVIO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto, da sussumersi nell'alveo dell'art. 624 CP, con difetto di procedibilità per mancanza di querela. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto, da sussumersi nell'alveo dell'art. 624 CP, con difetto di procedibilità per mancanza di querela. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

Parole chiave

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imputazione di furto ricettazione distrazione di valori patrimoniali appropriazione semplice bene sequestrato confisca di beni

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGNA ROCCO SILVIO nato a TAURIANOVA il 09/01/1957 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 30/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 09/03/2018, nei confronti di MEGNA ROCCO SILVIO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto, da sussumersi nell'alveo dell'art. 624 CP, con difetto di procedibilità per mancanza di querela. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). Peraltro, nel caso in esame, a fronte della mancanza di qualsiasi indicazione sulle modalità con cui l'imputato avrebbe sottratto furtivamente la borsa alla p.o., la sentenza impugnata ha escluso con congrua motivazione la ricorrenza del prospettato delitto di furto in ragione del lungo tempo trascorso tra il rinvenimento della borsa nella disponibilità del ricorrente e la sua antecedente sottrazione (undici mesi), nonché in ragione della presenza di altro materiale di dubbia provenienza rinvenuto a seguito della perquisizione presso l'abitazione dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI•LLI I DEPOSITATA Il Presidente IN CANOELIPRIAI ANNA MARI