Ordinanza — n. 29756/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ROCCO nato a GIUSSANO il 28/01/1985 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO Eiato avviso alle pailD udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRI1TO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/11/2020, parzialmente riformando ai sensi dell'art. 599-bis CPP la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di MILANO, in data 27/09/2017, nei confronti di GRASSO ROCCO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 CP, riducendo la pena Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: erronea qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell'alveo del concorso di reati di tentata truffa e di violenza privata, in ossequio a quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5377/2017 nei confronti del coimputato per il quale si è proceduto separatamente con rito ordinario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29756/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis CPP la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di MILANO, in data 27/09/2017, nei confronti di GRASSO ROCCO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 CP, riducendo la pena Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: erronea qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell'alveo del concorso di reati di tentata truffa e di violenza privata, in ossequio a quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5377/2017 nei confronti del coimputato per il quale si è proceduto separatamente con rito ordinario.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ROCCO nato a GIUSSANO il 28/01/1985 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO Eiato avviso alle pailD udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRI1TO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/11/2020, parzialmente riformando ai sensi dell'art. 599-bis CPP la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di MILANO, in data 27/09/2017, nei confronti di GRASSO ROCCO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 CP, riducendo la pena Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: erronea qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell'alveo del concorso di reati di tentata truffa e di violenza privata, in ossequio a quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5377/2017 nei confronti del coimputato per il quale si è proceduto separatamente con rito ordinario.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).(Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 4/07/2019, Rv. 277196).
Né, infine, può assumere rilievo ai fini della fondatezza della censura la differente qualificazione giuridica del fatto al quale è pervenuto altro giudice di merito, sulla scorta di rito differente, nei confronti del coimputato: tale ultimo giudizio, infatti, in ragione della mancanza di irrevocabilità della relativa decisione, non può svolgere alcuna efficacia vincolante in ordine alla valutazione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica, pur potendo derivarne un contrasto di giudicati non denunciabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000,.n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVA N A OLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS DEPOSITATA