Ordinanza — n. 29755/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRULLI MARCO nato il 17/05/1977 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANO-dato-avviso- erl-Fe-gra-Ft4; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 44-2518/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione peraltro non autenticata. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29755/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRULLI MARCO nato il 17/05/1977 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANO-dato-avviso- erl-Fe-gra-Ft4; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 44-2518/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione peraltro non autenticata. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mais o Perrotti Anna Maria D S tis 2021 7A Di