Ordinanza — n. 29754/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO ANDREA nato a SARONNO il 30/09/1977 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 28/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA, in data 17/05/2018, nei confronti di SABATINO ANDREA in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29754/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANN A OLLI DEPOSlTATA Il Presidente N CANCIFLA.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO ANDREA nato a SARONNO il 30/09/1977 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 28/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA, in data 17/05/2018, nei confronti di SABATINO ANDREA in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, ai fini della quantificazione della pena si è fatto motivatamente riferimento ad elementi negativi attinenti tanto alla gravità del reato in ragione delle plurime condotte di ausilio assicurate ai complici, quanto alla capacità a delinquere, richiamandosi i plurimi precedenti penali annoverati dal ricorrente, anche specifici (è stata all'uopo anche riconosciuta ed applicata la recidiva reiterata e specifica). Tanto basta a ritenere assolto- l'onere di motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANN A OLLI DEPOSlTATA Il Presidente N CANCIFLA.