Ordinanza — n. 29753/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MOLFETTA LEOPOLDO nato a MILANO il 15/09/1966 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 10/06/2019, nei confronti di DI MOLFETTA LEOPOLDO in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in punto di dolo. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha, al riguardo, precisato che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza o volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta ad un titolo qualsiasi, sapendo di agire senza diritto e allo scopo di trarre per se o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, Sentenza n. 1377 del 30/05/1969, Rv. 113314).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29753/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, si ripropongono col ricorso questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MOLFETTA LEOPOLDO nato a MILANO il 15/09/1966 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 10/06/2019, nei confronti di DI MOLFETTA LEOPOLDO in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in punto di dolo. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha, al riguardo, precisato che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza o volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta ad un titolo qualsiasi, sapendo di agire senza diritto e allo scopo di trarre per se o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, Sentenza n. 1377 del 30/05/1969, Rv. 113314).
La circostanza di avere sostituito i macchinari di cui si era tenuti alla restituzione con altri non desueti non priva la condotta appropriativa del suo connotato soggettivo, in quanto tale atto di disposizione uti dominus era strumentale all'utilizzo dei nuovi macchinari e, dunque, al conseguimento di un'utilità. Peraltro, nella motivazione della sentenza impugnata, l'affermato intento di avere agito all'unico scopo di sostituire i beni di cui aveva il possesso con altri perché desueti non è stato ritenuto verosimile con motivazione non affatto illogica, essendosi evidenziato che se l'imputato avesse inteso semplicemente sostituire beni desueti con altri più nuovi, ben avrebbe potuto restituire i primi al proprietario ovvero concordare con lo stesso la sostituzione, anziché trattenere gli uni e gli altri a proprio profitto.
In conclusione, si ripropongono col ricorso questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI IOLLI DEPOSTA N CANC— E-21A Il Presidente i 29 L 2021 ANNA MA