Ordinanza — n. 29752/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEPTANUS CONSTANTIN nato il 09/11/1952 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 08/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 13/11/2018, nei confronti di CHEPTANUS CONSTANTIN in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal caso i motivi finiscono per essere aspecifici poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità a mente del quale in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009, Rv. 242667).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEPTANUS CONSTANTIN nato il 09/11/1952 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 08/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 13/11/2018, nei confronti di CHEPTANUS CONSTANTIN in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità;
2) erronea applicazione della legge penale per mancato 'riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 CP;
3) erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico e reiterativo di quello proposto con l'atto di appello; il ricorrente non si confronta con i plurimi elementi di fatto indicati dalla sentenza impugnata da cui risulta che l'imputato aveva la disponibilità del portafogli di provenienza furtiva di cui tentò di disfarsene allorché venne osservato dalla P.G. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).
In tal caso i motivi finiscono per essere aspecifici poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità a mente del quale in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009, Rv. 242667).
L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante; In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118;
Sez. 1, Sentenza n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119). Anche il terzo motivo - dedotto sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale - è manifestamente infondato in quanto l'esclusione del beneficio della pena sospesa si fonda sull'applicazione del disposto di cui art. 164, comma 1, CP che consente al giudice del merito, al di là dell'assenza di precedenti penali, di valorizzare in termini ostativi elementi di fatto in forza dei quali è ragionevole presumere che il colpevole non si asterrà dal continuare a delinquere. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNA FIOLLI Il Presidente AN