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Ordinanza — n. 29751/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29751/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29751/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNUOLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 22/04/1974 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 02/11/2018, nei confronti di ROMAGNUOLO VINCENZO in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la censura è generica e finisce comunque per risolversi in una reiterata prospettazione di merito disattesa dalla Corte territoriale con congrua motivazione essendosi indicati validi elementi dimostrativi del diretto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita; al riguardo, è stato precisato che l'imputato venne riconosciuto con assoluta certezza dagli agenti di PS come colui che conduceva il mezzo di provenienza delittuosa ed era il soggetto che era riuscito a sfuggire al controllo, anche in ragione della caduta e della zoppia nel corso della fuga successiva, rispetto alle lesioni riscontrate dagli agenti a casa dell'imputato, in conseguenza delle quali lo hanno condotto al pronto soccorso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29751/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati guida in stato di inattitudine violazione del segnale luminoso delitto di fuga condotta colpevole imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNUOLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 22/04/1974 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 02/11/2018, nei confronti di ROMAGNUOLO VINCENZO in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la censura è generica e finisce comunque per risolversi in una reiterata prospettazione di merito disattesa dalla Corte territoriale con congrua motivazione essendosi indicati validi elementi dimostrativi del diretto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita; al riguardo, è stato precisato che l'imputato venne riconosciuto con assoluta certezza dagli agenti di PS come colui che conduceva il mezzo di provenienza delittuosa ed era il soggetto che era riuscito a sfuggire al controllo, anche in ragione della caduta e della zoppia nel corso della fuga successiva, rispetto alle lesioni riscontrate dagli agenti a casa dell'imputato, in conseguenza delle quali lo hanno condotto al pronto soccorso.

In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte, invece, di una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Riguardo al secondo motivo la doglianza è inammissibile per carenza di interesse avendo i giudici di merito applicato il minimo della pena (in ragione della ritenuta recidiva specifica, reiterata ed ipfraquinquennale sono state concesse le attenuanti generiche con esclusione del giudizio di prevalenza imposto dalla legge; nessun rilievo è stato avanzato, neppure in appello, con riguardo alla sussistenza dell'aggravante speciale, per come espressamente precisato a pag. 3 della sentenza impugnata).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore DEPOS5TATA Il Presidente IN CAP ANNA MARIA