Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal due to manifestly unfounded legal argument regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's legal argument was manifestly unfounded. The applicant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code, claiming the value of the stolen goods was not the sole criterion. The court ruled that the lower court correctly applied established case law, noting that the value of the item is only a subsidiary factor and must be weighed against other objective and subjective elements of danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; In cases of receiving stolen goods, the value of the item is a subsidiary factor, and the special mitigating circumstance of particular triviality depends on a holistic assessment of all objective and subjective elements defining the specific case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKBOL AZDINE nato il 08/06/1991 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 14/12/2017, nei confronti di MAKBOL AZDINE in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al cpv.. dell'art. 648 CP. Il ricorso è inammissibile risultando il motivo manifestamente infondato.
Al riguardo, infatti, la Corte territoriale, con congrua motivazione, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009, Rv. 242667). L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della •cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante;
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità' del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118;
Sez. 1, Sentenza n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto riferimento tanto al valore non affatto lieve del bene oggetto della ricettazione che ad elementi obiettivi dimostrativi della pericolosità sociale tratti correttamente dalle modalità della condotta (l'imputato anziché arrestare la marcia alla vista degli agenti aveva accellerato dandosi alla fuga e, una volta bloccato, aveva cercato nuovamente di fuggire). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore PNECP.A. iLelí GIOVA NI A LI Ij 2 9 Alv A / A MAR(A ,