Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of necessity under Art. 54 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by El Gazar Shaaban and El Nofily Fawzia inadmissible as manifestly unfounded. The applicants argued for a necessity defense under Article 54 of the Penal Code regarding their illegal occupation of a property. The court rejected this, ruling that permanent economic hardship without imminent grave danger does not constitute necessity, and the lower court correctly found their excuses false.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 c.p.; l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare una surrettizia soluzione delle esigenze abitative basata su difficoltà economiche permanenti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GAZAR SHAABAN nato il 30/11/1966 EL NOFILY FAWZIA nato il 10/06/1977 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 20/12/2018, nei confronti di EL GAZAR SHAABAN, EL NOFILY FAWZIA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 633 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 CP. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati.
Ai fini dell'esclusione dell'esimente la Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità a mente del quale l'illecita occupazione di un immobile è -scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015, Rv. 264560).
Nel caso di specie, si è motivatamente escluso, anche mediante il richiamo a precise fonti informative di carattere dichiarativo, che gli imputati ed il loro nucleo familiare si fossero trovati in condizioni tali da assurgere ad una condizione integrante lo stato di necessità; anzi i giudici di merito hanno precisato come le giustificazioni addotte in tal senso dai ricorrenti si fossero dimostrate non vere e dirette a costituirsi una scusa proseguire nell'illecita occupazione dell'immobile. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore i D EZ P O S TA Il Presidente iN CANC;77.1...LERIA ANNA M