Cassation appeal dismissed for lack of necessary criticism of appellate court's reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's arguments. The applicant argued that the conviction for receiving stolen goods was based on an alternative hypothesis that the appellate court had incorrectly excluded. The court rejected this, noting that the conviction was a logical consequence of the lack of plausible explanations for the acquisition of the items, which the applicant had not sufficiently challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not contain a necessary criticism of the arguments supporting the decision, merely reiterating the merits of the appeal without addressing the specific reasoning used to establish criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERA REY ROQUE EDUARDO nato il 08/10/1966 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 18/02/2019, nei confronti di VERA REY ROQUE EDUARDO in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo non scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, finendo per reiterare il motivo di appello avente carattere di merito, in quanto costituito da un'ipotesi alternativa che risulta essere stata esclusa dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica.
Invero, l'affermazione di responsabilità e, al contempo, la consapevolezza dell'imputato di ricevere beni di provenienza delittuosa è stata ricavata dalla natura variegate dei beni acquistati, alcuni dei quali ancora conservavano i codici apposti dalla casa madre ed il talloncino con il prezzo, nonché dall'assenza di ragionevoli e credibili giustificazioni in ordine alla provenienza con particolare riguardo, peraltro, a beni - quali gratta e vinci e buoni pasto - soggetti a precise regole di circolazione. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265).
Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (S.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore 'DEPOSi IN CANCE:LL GIOV