Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it raises merits issues barred from review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant attempted to re-evaluate the conviction based on a photographic identification of the robber, arguing the lower court's reasoning was illogical. The court rejected this because the appeal raised substantive issues regarding evidence weight, which are precluded from review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The jurisdictional review is limited to the logical coherence of the lower court's reasoning and cannot allow for a new evaluation of evidence or a different interpretation of demonstrative data.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACINI GIOVANNI nato a COMO il 28/03/1989 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 36-2470/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità fondato su unico e non contraddetto riconoscimento fotografico dell'autore della rapina.
Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova (ricognizione fotografica svolta nella immediatezza del fatto). In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).
Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore del fatto deriva dalla convergenza di dati indiziari che non può ritenersi determinata dal caso. La presenza in Sicilia del ricorrente nel giorno precedente la rapina ed in quello successivo non sono stati nel merito ritenuti idonei ad incrinare l'efficacia euristica del riconoscimento fotografico effettuato con certezza dalla persona offesa della rapina sul luogo nella immediatezza del fatto. A fronte di tali convergenze indiziarie la difesa evidenzia solo la illogicità di un duplice viaggio da e verso la terra di Sicilia, per coprire con prova d'alibi la consumazione di una rapina dal provento assai modesto.
La motivazione della Corte, che valorizza, in uno a quella di primo grado, un riconoscimento fotografico che neppure la difesa pone in discussione, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 36-2470/2021
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mariaa antis 5