Cassation appeal dismissed for untimely raising of procedural admissibility issue on appeal. The court ruled the defect was precluded. The appeal was inadmissible. The appeal was rejected. The appeal was dismissed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of inadmissibility was not raised timely with the appeal judgment. The appellant argued the prosecution lacked standing due to missing signatures on the complaint, while the court noted such issues must be raised in the second instance. The court held that since the complaint was signed by the lawyer acting as the condominium's procurator, the defect was not apparent and thus the failure to raise it was precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) CPP; Art. 609 comma 2 CPP: Procedural defects regarding the condition of admissibility must be raised timely in the appeal; failure to do so precludes their examination in cassation when the issue involves factual assessments reserved for the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZILLI ENRICO nato a STRADELLA il 23/05/1954 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 22/05/2019, nei confronti di ZILLI ENRICO in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 lett.
b) CPP con riferimento agli artt. 120 CP e 337 CPP (difetto della condizione di procedibilità stante l'assenza di sottoscrizione dell'atto di querela ad opera del querelante). Il ricorso è inammissibile per non essere il motivo stato dedotto tempestivamente con l'atto di appello. Invero, sebbene la questione relativa alla mancanza di condizione di procedibilità sia rilevabile, ai sensi dell'art. 609, comma 2, CPP, in ogni stato e grado del giudizio, è però necessario che la questione non involga accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, Rv. 264847;
Sez. 3, n. 35767 del 21/4/2017, Rv. 271245). Nel caso in esame, la denuncia-querela sporta dall'amministratore del condominio, seppur priva della sottoscrizione dell'amministratore, risulta presentata e sottoscritta dal difensore che, nello stesso atto di querela, viene espressamente indicato non solo quale legale incaricato di difendere il condominio nel relativo procedimento penale, ma anche quale "proprio procuratore" del Condominio. Pertanto, non può affatto escludersi - e di ciò doveva semmai prospettarsi la necessità di verifica previo accertamento nel giudizio di appello mediante l'articolazione di apposito motivo - che colui che ha presentato la querela ne avesse la legittimazione ed il relativo potere in forza di una procura conferita dal soggetto titolare del potere di querela.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consiglie Estensore G VAN RIOLLI Il Presidente DEPOsr, IN cArt, TA ANNA MI; • ir E