Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29745/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because prior conviction on liability remains binding despite partial annulment of sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's conviction for liability under Article 336 of the Penal Code was already established by res judicata. Although the Court of Appeal had previously annulled only the sentencing portion, the finding of criminal responsibility remained legally binding and distinct from the penalty amount. Consequently, the court rejected the argument that the new appeal could challenge the liability determination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 c.p.p.; In cases of partial annulment of a criminal judgment, the portion establishing the defendant's liability acquires the authority of res judicata if it is not connected to the annulled portion regarding the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
partial annulment res judicata criminal liability sentencing determination Article 624 c.p.p. riscossione di pene pecuniarie impunità reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 c.p.p.
Ed invero, la parte della sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, costituiscono entrambe "disposizioni della sentenza" secondo la dizione adoperata dall'art. 624 cod.
art. 336 cod. pen
Il ricorso va dichiarato inammissibile atteso che con i motivi di ricorso si censura l'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod.
art. 624 cod. proc. pen
Ed invero, la parte della sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, costituiscono entrambe "disposizioni della sentenza" secondo la dizione adoperata dall'art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4703, del 22/2/1999, Rv. 213024
(Sez. 1, n. 4703, del 22/2/1999, Rv. 213024).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGUCCIA GIUSEPPE nato a MARSALA il 03/10/1954 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 31-1112-2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile atteso che con i motivi di ricorso si censura l'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., già coperto da giudicato, avendo la Corte di cassazione, in sede di annullamento della prima sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, censurato solo la misura della sanzione inflitta, rinviando per nuovo esame sul punto e dichiarando irrevocabile l'accertamento della responsabilità ai sensi di quanto dispone l'art. 624 cod. proc. pen..

Avverso la nuova sentenza della Corte di appello di Palermo ricorre invece l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di accertamento della responsabilità. 1.1. In tema di annullamento parziale della sentenza, è infatti configurabile la formazione del giudicato parziale, dovendosi distinguere il momento attinente all'accertamento della responsabilità da quello riguardante la determinazione della pena. Ed invero, la parte della sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, costituiscono entrambe "disposizioni della sentenza" secondo la dizione adoperata dall'art. 624 cod. proc. pen., di guisa che, se l'annullamento della sentenza riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, che non è stata intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, in quanto la stessa non ha connessione essenziale con la parte annullata. (Sez. 1, n. 4703, del 22/2/1999, Rv. 213024).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Perrotti - Anna Maria 1e Sntis IN CA • ,P1-14 2 9 L