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Ordinanza — n. 29744/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for manifestly unfounded and repetitive grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29744/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Lukaj Erjon and Diop Aliou inadmissible due to their manifest unfoundedness and repetition of arguments already rejected at the appellate level. The defense sought to reduce sanctions by claiming generic mitigating circumstances and equivalence between different conduct types, but the court found no new factual representations to support these claims. The court upheld the original sentencing discretion, noting that the lower court's evaluation of aggravating factors and the equivalence judgment was not arbitrary and thus fell outside the scope of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals regarding the assessment of mitigating circumstances and the equivalence of conduct are inadmissible if they merely repeat appellate arguments or involve discretionary judgments on sentencing comparisons that are sufficiently motivated and not arbitrary.

Parole chiave

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criminal sentencing mitigating circumstances equivalence of conduct inadmissible appeal discretionary judgment manifest unfoundedness legal review limits circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art.
Art. 62 bis cod. pen.
pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1.2.
art. 133 cod. pen
ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art.
art. 62 bis cod. pen
pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36265, del 8/7/2010, Rv. 248535
Sez. 2, n. 36265, del 8/7/2010, Rv. 248535; Sez.
Sez. 7, n. 11210, del 28/10/2017, Rv. 272460
248535; Sez. 7, n. 11210, del 28/10/2017, Rv. 272460; Sez.
Sez. 2, n. 31543, del 8/6/2017, Rv. 270450
272460; Sez. 2, n. 31543, del 8/6/2017, Rv. 270450).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUKAJ ERJON nato il 21/03/1995 DIOP ALIOU nato il 10/05/1973 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 26-785/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto atti a commisurare la sanzione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mera equivalenza tra circostanze di segno diverso. 1.1.

Inammissibili, per eccessiva genericità, sono i motivi di ricorso (comuni) spesi in tema di trattamento circostanziale e sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze generiche (Diop) e con il giudizio di prevalenza delle stesse (Lukaj). La Corte ha motivato anche su entrambi tali specifici aspetti della dimensione sanzionatoria, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito in favore del Diop, né emergeva autonomamente aliunde.

Quanto a Lukaj, la confessione dei fatti e la chiamata in correità svolta è stata stimata quale condotta post delictum idonea a riconoscere le circostanze generiche equivalenti, ma non già prevalenti sulle contestate e ritenuta aggravanti. Il criterio adottato si conforma, per entrambi. ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1.2. Quanto alla censurata mera equivalenza stimata dalla Corte territoriale per Lukaj, ritiene questa Corte sul punto di dover dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che esclude il sindacato di legittimità sulle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando detta operazione una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito.

Tale valutazione sfugge pertanto al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e ove la decisione sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. La Corte ha infatti diffusamente argomentato circa la gravità delle numerose condotte predatorie contestate e riconosciute, così reputando congrua la stimata equivalenza anche in ragione della confessione e della collaborazione prestata dal ricorrente all'accertamento di fatti organizzati e ripetuti nel tempo (circa la natura discrezionale del giudizio di comparazione:

Sez. 2, n. 36265, del 8/7/2010, Rv. 248535; Sez. 7, n. 11210, del 28/10/2017, Rv. 272460; Sez. 2, n. 31543, del 8/6/2017, Rv. 270450). 1.3. Quanto a misura della pena base per il delitto di rapina contestato al capo A (motivo dedotto dal solo Diop), la Corte di merito, si è attestata su un valore superiore di un anno (sei anziché 5 in ragione della data del commesso reato) al minimo edittale, apprezzando all'evidenza la concreta gravità del fatto, secondo parametri discrezionali in tutto riconducibili al "serbatoio" categoriale di cui all'art. 133 cod. pen.

Del resto laddove la sanzione sia calcolata in misura non distale dal minimo edittale, come nella fattispecie, nessun particolare onere motivazionale si ritiene gravare sul giudice del merito. 26-785/2021 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massi mo,Prrotti Anna Maria E Santis L A/ Wi' D D