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Ordinanza — n. 29743/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for absolute genericity, rejecting vague criticism of sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of its grounds. The defense argued for a violation of substantive criminal law and illogical reasoning regarding the defendant's responsibility for receiving a stolen phone, but the court noted these arguments merely repeated those made in the original appeal without specific critique of the lower court's motivation. The court upheld the conviction by emphasizing that the unique identification codes on the device and the defendant's failure to justify the item's origin created a reasonable certainty of guilt, while also rejecting claims regarding generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic, failing to articulate specific criticisms of the reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal criminal procedure stolen property reasonable certainty sentencing reasoning Cassazione uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art.
Art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art.
art. 62 bis cod. pen
pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
IMEI), che devono peraltro trovare corrispondenza con una scheda di utilizzo riferibile ad un preciso intestatario, induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale, Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Sez. 1, n. 29486 del 26/6/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOYE MOUHAMADOU nato il 25/05/1978 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 25-34984/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni spese con i motivi di gravame proposti nel merito, adeguatamente confutati dalla Corte territoriale con argomentazioni che non paiono affatto illogiche. 1.1.

La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto è stata riconosciuta nel merito la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un altrui telefono cellulare, senza offrire adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato a ritenere che l'imputato avesse ricevuto quel cellulare nella consapevolezza della provenienza da delitto della res, non trattandosi peraltro di bene sottoposto ad alcun regime di registrazione. Il ricorso, tuttavia, non tiene conto del fatto che la ricezione non giustificata di una res che reca precisi indici identificativi (cod.

IMEI), che devono peraltro trovare corrispondenza con una scheda di utilizzo riferibile ad un preciso intestatario, induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale, Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324) nell'agente della provenienza da delitto dell'apparecchio cellulare acquistato. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto dell'oggetto ricevuto, avendo ciò nonostante realizzato l'acquisto.

Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Cass. Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108). 1.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta mera apparenza della motivazione quanto alla negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di merito ha viceversa espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non accessibile la ulteriore attenuazione richiesta in ragione della assenza di ulteriori elementi degni di positiva valutazione in tal senso, più di quanto si sia già operato con il riconoscimento del fatto lieve di cui al capoverso dell'art.648 cod. pen.. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 25-34984/2020

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mariae i ..e t ntis g IN