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Ordinanza — n. 29742/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for suspended sentence due to lack of certified criminal record evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29742/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to attach the certified criminal record (casellario) required to substantiate claims about depenalized offenses. The appellant argued that existing convictions were irrelevant or non-obstructive, but the court held that without the specific document, the appeal lacked absolute self-sufficiency and was too generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 581; Art. 591 of the Code of Criminal Procedure; Art. 164, comma 4 of the Penal Code: An appeal is inadmissible for absolute lack of self-sufficiency if it references specific documents like a criminal record certificate without providing their full transcription or attachment, preventing the court from verifying the alleged legal violation.

Parole chiave

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absolute lack of self-sufficiency criminal record certificate inadmissible appeal suspended sentence depenalized offenses procedural defect court costs revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod.
Art. 581 of the Code of Criminal Procedure
Art. 591 of the Code of Criminal Procedure
Art. 164, comma 4 of the Penal Code
Il ricorrente deduce, senza tuttavia allegare alcuna certificazione del casellario, che quasi tutte le precedenti condanne appostate nel certificato del casellario sarebbero relative a reati oggi depenalizzati, mentre le uniche due condanne non sarebbero ostative nei sensi di cui al quarto comma dell'art. 164 cod pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017
Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017, Rv.
Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015
270071; più genericamente: Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv.
Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016
265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv.
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013
268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVENZANO GAETANO nato a BRINDISI il 26/04/1956 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 23-34980/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per deficit assoluto di autosufficienza, dolendosi il ricorrente del rifiuto di concedere la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti che gravano la biografia criminale dell'imputato, laddove invece i precedenti cui fanno riferimento i giudici di merito riguardano reati oggi depenalizzati, mentre gli unici due ancor oggi costituenti reato non sarebbero ostativi (quanto ad ammontare della complessiva pena, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.) alla richiesta concessione. 1.1.

La Corte di appello ha rigettato la esplicita richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendo ostative le precedenti condanne appostate nel certificato del casellario. Il ricorrente deduce, senza tuttavia allegare alcuna certificazione del casellario, che quasi tutte le precedenti condanne appostate nel certificato del casellario sarebbero relative a reati oggi depenalizzati, mentre le uniche due condanne non sarebbero ostative nei sensi di cui al quarto comma dell'art. 164 cod pen.. Al proposito questa Corte ha da tempo affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (con riguardo specifico al difetto di allegazione del certificato del casellario:

Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017, Rv. 270071; più genericamente: Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Il difetto di allegazione non consente infatti alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza dei motivi addotti, così determinando la inammissibilità del motivo di impugnazione.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ma ii o Perrotti Anna Maria pe antis ut,u3 EPOSI TA.TA IN CA J E L.

1. P, I A 2 9 L