Criminal appeals dismissed as inadmissible because defendants lacked standing to file personally after 2017 law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Villa Daniele and D'Amico Antonio inadmissible on procedural grounds. The defendants attempted to file appeals personally, but the law changed on August 3, 2017, requiring all such appeals to be signed by registered defense attorneys. The court rejected the arguments regarding factual re-evaluation and the new non-prosecution clause, noting they were raised too late or lacked proper standing. Consequently, the appeals were dismissed de plano, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by registered defense attorneys, as the legislature excluded the personal right to file such appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VILLA DANIELE nato a ABBIATEGRASSO il 30/09/1968 D'AMICO ANTONIO nato a CERCEMAGGIORE il 30/03/1950 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 23-34974/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi (proposti personalmente dagli imputati, con firme autenticate dal difensore), che recano motivi comuni ad entrambi i ricorrenti, devono essere dichiarati inammissibili, giacché proposti da soggetti a tanto non legittimati, oltre che per la manifesta infondatezza dei primi tre motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti all'accertamento del fatto così come argomentato nel merito. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposti da soggetti non legittimati. 1.3. La Corte di merito ha comunque spiegato, in maniera logica e coerente, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della responsabilità in concorso per i fatti contestati, valorizzando, la ricorrenza degli episodi fraudolenti consumati sempre attraverso il medesimo stratagemma, l'utilità conseguita attraverso la dichiarazione di ingresso più prossima al luogo di uscita dalla sede autostradale a fronte della registrazione di ben più distanti località di ingresso e fruizione della tratta, la documentazione offerta dagli stessi imputati ed attestante la conduzione del veicolo nelle date oggetto di controllo.
A fronte di tale univoca convergenza del molteplice la difesa tende ad atomizzare i singoli elementi e ad escludere quindi l'efficacia dimostrativa dell'intero compendio indiziario valorizzato nella sede di merito con motivazione che non appare affatto illogica. 1.4. Del pari inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. Nel giudizio di appello non è stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante detta norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente la celebrazione del giudizio (anche di primo grado).
Secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv 268281;
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). L'indirizzo di segno contrario, espresso in altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269164), secondo il quale la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, si fonda su una lettura parziale di quanto affermato dalle Sezioni unite (nella sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, 23-34974/2020 Rv. 266594), che hanno espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n.
28. Peraltro, anche detta pronuncia subordina la possibilità di applicare la causa di non punibilità alla circostanza che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, condizione insussistente nel caso di specie.
2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Per-. t Anna Maria D ntis DE