Italian court dismisses appeal for absolute genericity of grounds lacking specific critique of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of substantive criminal law and manifest illogicality regarding the conviction for receiving stolen goods, claiming the lower court failed to refute the confession of theft or properly weigh mitigating circumstances. The court rejected these arguments because the appeal did not specifically confront the detailed reasoning of the appealed judgment, rendering the grounds insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically confront the motivation of the appealed judgment or articulate specific criticisms of its reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE FRANCESCO nato a PESCARA il 03/02/1984 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 22-34968/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, né esplicitano critiche specifiche all'apparato motivazionale della stessa. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, senza convincentemente confutare l'ammissione del furto (del veicolo rinvenuto in suo possesso alcuni giorni dopo la consumazione della sottrazione) avvenuta nell'immediatezza.
Seguono le doglianze in tema di rifiuto immotivato delle circostanze attenuanti generiche e sull'apprezzamento della recidiva / del pari immotivato. 1.2. Il ricorso denunzia deficit di legalità, insufficienza, contraddittorietà o illogicità manifesta, che non trovano riscontro in sentenza. La Corte ha infatti espressamente preso in considerazione la versione confessoria fornita dall'imputato ai tempi del fermo, non valorizzandola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti, essendo evidente, anche per come esposti i fatti confessori (quanto mai generici), la funzione strategica della stessa (tesa ad ammettere il reato ritenuto -erroneamente- meno grave) e, dunque, la sua scarsissima affidabilità.
Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta poi in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica (diversa dalla confessione), né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" ríconducibilità della detenzione al furto..."), potendosi, come sopra detto, fondatamente dubitare della genuinità di quella solo strategica confessione.
La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 1.3. Del pari è a dirsi per le invocate attenuanti generiche, negate dalla Corte, con motivazione attenta e diffusa, in ragione della obiettiva gravità dei fatti e della consuetudine al crimine di settore, testimoniato dal numero ragguardevole di precedenti specifici. 1.4. Quanto alla richiesta disapplicazione della recidiva qualificata, la Corte territoriale, sollecitata sul punto dai motivi di gravame, ha argomentato espressamente circa la maggiore colpevolezza e la più accentuata pericolosità dell'agente in ragione della commissione di un fatto assolutamente ripetitivo delle tante ricadute nel crimine di settore registrate nel certificato del casellario.
Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano un deficit motivazionale che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema). 22-34968/2020 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo otti Anna Maria D Santis w iDEPOSrrATA IN