Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and absolute genericity of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to provide a specific argumentative critique of the lower court's detailed reasoning regarding robbery and attempted robbery. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they are manifestly unfounded and absolutely generic, lacking the necessary correlation with the reasons given in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO VINCENZO nato a ANDRIA il 21/05/1975 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 21-34923/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la sintetica, ma puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità in relazione ai fatti di rapina consumata e tentata, così come contestati in imputazione, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.
Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza dei due distinti fatti storici) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, avendo la persona offesa della rapina consumata indicata al capo A dichiarato di aver subito la intimazione (armata di cacciavite) dell'agente che gli chiedeva di consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, poi divelto dallo stesso agente che lo portava seco.
Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina, giacché la minaccia è stata usata proprio per costringere la persona offesa alla consegna dei valori contenuti nella cassa, essendo poi intervenuta l'azione diretta di asportazione del bene, indipendente dalla consegna della p.o., anche in ragione della precedente intimidazione alla persona. 1.3. Così pure per la rapina solo tentata, ove la finalità patrimoniale dell'azione violenta è stata argomentata nel merito valorizzando la semicontestualità dei due episodi di natura predatoria, avendo anche nel primo caso l'agente mostrato il cacciavite per intimidire le vittime e poi scappare senza realizzare alcun profitto.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente o Perrotti .....— Anna Maria D ntis IN TA 1,713,ett R A Mi