Ordinanza — n. 29738/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO ANTONIO nato a PESCARA il 18/09/1978 DI ROCCO NAGIDIA nato a PESCARA il 04/02/1983 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t 19-34896-2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, preciso e puntuale nell'indicare le ragioni della infondatezza dei motivi di gravame. 1:1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha infatti argomentato la decisione di rigetto del gravame sulla base della approfondita disamina dei fatti alla luce dei motivi di appello. Ciò posto, la Corte ha ritenuto integrati tutti gli elementi qualificanti del reato contestato, con motivazione logica e coerente, che non offre il fianco in sede di legittimità alle censure di merito proposte. 1.2. Genericità altrettanto disarmante caratterizza la censura rivolta alla dimensione sanzionatoria, avendo la Corte escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l'assoluta carenza di elementi concreti positivamente valutabili in tal senso, ed avendo calibrato la pena base sul concreto disvalore che il fatto esprime, anche in ragione dei valori oggetto di profitto. 1.3.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO ANTONIO nato a PESCARA il 18/09/1978 DI ROCCO NAGIDIA nato a PESCARA il 04/02/1983 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t 19-34896-2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, preciso e puntuale nell'indicare le ragioni della infondatezza dei motivi di gravame. 1:1.
La difesa deduce, con motivi assolutamente sovrapponibili redatti in favore dei due ricorrenti, violazione della legge penale e vizio di motivazione, senza tuttavia esplicitare le ragioni concrete di tale rilevato disallineamento logico-normativo. Il ricorso si limita, quindi, a denunziare i vizi in maniera didascalica, senza indicare le ragioni delle pretese illegittimità, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto del fatto-reato, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.
La Corte ha infatti argomentato la decisione di rigetto del gravame sulla base della approfondita disamina dei fatti alla luce dei motivi di appello. Ciò posto, la Corte ha ritenuto integrati tutti gli elementi qualificanti del reato contestato, con motivazione logica e coerente, che non offre il fianco in sede di legittimità alle censure di merito proposte. 1.2. Genericità altrettanto disarmante caratterizza la censura rivolta alla dimensione sanzionatoria, avendo la Corte escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l'assoluta carenza di elementi concreti positivamente valutabili in tal senso, ed avendo calibrato la pena base sul concreto disvalore che il fatto esprime, anche in ragione dei valori oggetto di profitto. 1.3.
Deve infine darsi atto della produzione di una memoria difensiva che riguarda tuttavia la posizione processuale di un omonimo (n. Borgo Roje, Rieti, il 16 gennaio 1955) del ricorrente Di Rocco Antonio, imputato di altro reato in diverso processo. Di tale memoria non può pertanto tenersi alcun conto.
2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Perrotti Anna Mari D Santis DEPOS