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Ordinanza — n. 29737/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for recidivism prescription error and merit re-examination in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29737/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfounded grounds regarding prescription limits and merit re-examination. The appellant incorrectly calculated the prescription period by failing to account for the increased maximum penalty applicable to qualified recidivism and the interruption of the term by prior judicial acts. Consequently, the court upheld the second-instance judgment confirming the defendant's criminal liability for theft and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The court rejects an appeal based on prescription errors when the appellant fails to apply the increased penalty for qualified recidivism and ignores the interruption of the prescription term by prior judicial acts.

Parole chiave

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recidiva qualificata prescrizione reato interruzione termine pena massima aumentata ricorso inammissibile responsabilità penale furto guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., e dell'aumento della metà per la interruzione ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CANITO BENITO nato a SAN SEVERO il 05/05/1991 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 18-34894/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nell'accertamento della responsabilità per il reato di ricettazione contestato (accertamento del 14 novembre 2009) e la prescrizione del reato di ricettazione, intervenuta già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (3 marzo 2020) impugnata. 1.1.

Il ricorrente non ha correttamente calcolato i termini di prescrizione del reato contestato, così come circostanziato (recidiva specifica ed infraquinquennale riconosciuta in sentenza e bilanciata dalle circostanze attenuanti, pure riconosciute) ed ha in conseguenza ipotizzato un termine ultimo di prescrizione (interrotto in ragione dell'atto di esercizio dell'azione penale e della sentenza di primo grado emessa il 2 maggio 2012) anteriore al 2020, senza tener conto dell'aumento della metà della pena massima (8 anni) prevista per il reato di ricettazione in caso di recidiva qualificata (art. 157, comma secondo, cod. pen., e dell'aumento della metà per la interruzione ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.

Cosicché il ricorrente non si avvede che il termine massimo di prescrizione cade a 18 anni dalla data del commesso reato, indicata (senza contestazione sul punto) nel 14 novembre 2009. 1.2. Il secondo motivo di ricorso (nel merito della responsabilità) è del pari inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, in quanto teso ad ottenere nella sede di legittimità una riedizione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità. La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità, ha chiarito, in maniera logica e coerente, sulla base di quali evidenze di fatto ha ritenuto il ricorrente avvinto eziologicamente e psicologicamente al fatto (riconosciuto da agente di polizia giudiziaria mentre sfrecciava alla guida di ciclomotore oggetto di furto, del quale perdeva il targhino identificativo) nel deserto di argomentazioni difensive che deponessero in senso contrario.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente M si o Perrotti D EPOSITATA Anna Mari D Santis IN CAN,' ELLF.:RIA steol.„,