Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding recidival aggravation and reformatio in peius.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds. The appellant challenged the appellate court's recognition of aggravated recidival status and its equivalence to a minor offense under Article 648 of the Penal Code. The court upheld the lower court's reasoning, finding no violation of the prohibition against worsening the defendant's situation under Articles 597, paragraphs 3 and 4, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 648, cod. pen.: The appellate court's assessment of recidival aggravation and its equivalence to a minor offense does not violate the prohibition against reformatio in peius if the first-instance judgment was already evaluated and weighed on these aspects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL ZIO MICHELE nato a ANDRIA il 09/02/1965 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 17-34884/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere una rivalutazione dei presupposti legittimanti l'applicazione della recidiva e della divisata equivalenza tra circostanze di segno diverso, aspetti questi attentamente valutati e ponderati dalla Corte di merito, che in tema di equivalenza tra recidiva e fatto lieve ha accolto l'appello del P.G., non producendo pertanto alcuna violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen.. 1.1.
Quanto a riconoscimento della efficacia ingravescente della recidiva, la Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado anche in punto di riconosciuta recidiva qualificata, ha spiegato, in maniera logica e coerente che i numerosi precedenti per reati omogenei manifestano una marcata proclività al delitto, confermata dalla più recente condotta per cui è processo. La data non recente di alcuni dei medesimi precedenti non assume significato obsolescente, spiega la Corte di merito, in quanto l'imputato ha ripreso un percorso criminale proseguito con la commissione di ulteriori fatti anche successivi a quello per cui si procede.
Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano un deficit motivazionale che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema). 1.2. Inammissibile, per eccessiva genericità, è pure il motivo di ricorso speso in tema di divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen.
La Corte ha infatti argomentatamente riconosciuto equivalenza tra la recidiva qualificata contestata e ritenuta e il fatto lieve di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. (oltre alle già riconosciute generiche, sempre equivalenti) in accoglimento dello specifico motivo di impugnazione del P.G. che aveva denunciato la violazione di legge consumata con la sentenza di primo grado consistita nel ritenere il secondo comma dell'art. 648 cod. pen. ipotesi autonoma di reato e non mera circostanza attenuante ad effetto speciale. Non è dato pertanto cogliere nella decisione impugnata alcuna violazione del richiamato divieto.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente o Perrotti DEPOSITATA IN CANC; Anna Maria De antis LLIA