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Ordinanza — n. 29732/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic legal qualification without specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29732/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the sole ground raised by the appellant. The defense argued for a violation of substantive criminal law and a lack of motivation regarding the qualification of the conduct as aggravated theft, but failed to provide specific criticisms of the lower court's reasoning. The court rejected this because the appeal did not confront the detailed motivation of the appealed judgment nor did it offer explicit critiques of the appellate court's argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is absolutely generic, failing to confront the motivation of the appealed judgment or to offer specific criticisms of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of motivation criminal procedure specific critique required sequestro di un veicolo ricettazione bene sequestrato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016
Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ...
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASTROGIROLAMO DAVIDE nato a PESCARA il 13/10/1983 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 13-34817/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato), che non si confronta con la diffusa motivazione della sentenza impugnata, né esplicita critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza stessa. 1.1.

La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e carenza della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un'autovettura sottratta circa 18 ore prima del sequestro, senza convincentemente confutare gli elementi obiettivi (breve iato temporale e possesso di arnesi atti allo scasso) che deponevano per la commissione del furto dell'auto rinvenuta nel possesso del ricorrente. 1.2.1. Il ricorso denunzia un deficit di tipicità, nella qualificazione giuridica del fatto, che non trova riscontro in sentenza.

La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione la versione offerta nel merito con i motivi di gravame, non condividendola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma storico tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa. Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il possesso di arnesi atti allo scasso, come ben evidenziato dalla Corte, un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto.

La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA Ma . IN mo Perrotti CM' (..7 !_.. L ERIA Anna MariAb Santis