Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29730/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness of grounds regarding usury and mafia involvement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29730/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds presented by the appellant. The appellant argued for a reconsideration of the lower court's assessment regarding the agent's awareness of usury and the specific aggravating circumstance of mafia facilitation. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logical, coherent, and sufficient to establish the facts without requiring new interpretations or specific evidence of the acquittal sentence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The court of cassation must limit its review to the logical coherence of the lower court's reasoning and cannot re-evaluate the merits or require specific evidence of acquittals that do not affect the core factual findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest unfoundedness usury crime mafia aggravating circumstance logical coherence inadmissibility appeal usura garanzia pignoratizia sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv.
Sez. 2, n. 40380, del 11/6/2015
Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015
Del resto, il motivo di ricorso rivela sul punto difetto di specificità, sotto la forma della non autosufficienza, giacché non allega al ricorso la sentenza di proscioglimento (con attestazione di irrevocabilità) indicata (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv.
Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016
Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv.
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013
268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANIA GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 29/12/1980 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 11-34809/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una riconsiderazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito sulla prova della consapevolezza nell'agente di attivarsi per la riscossione di interessi illecitamente pattuiti • da altri e sulla consistenza dell'aggravante ad effetto speciale delle finalità di agevolazione mafiosa della condotta usuraria svolta nell'interesse della cosca a base familiare. 1.1.

E costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte, nell'offrire compiuta risposta ai motivi di gravame spesi nel merito, ha spiegato in maniera logica e coerente, a pag. 7 della sentenza impugnata, le ragioni poste a fondamento della ritenuta consapevolezza nell'agente di inserirsi, nella novazione dei titoli e nella riscossione degli stessi, in una fattispecie di chiara natura usuraria. La persona offesa, che aveva già offerto in garanzia assegni bancari per l'intero ammontare del debito (sorta capitale ed interessi), ha poi sostituito -nelle mani del ricorrente e del di lui fratello- gli assegni con le cambiali di importo corrispondente.

Il che dà contezza della perfetta consapevolezza nel ricorrente della natura del patto. Del resto, la Corte ha anche avuto modo di precisare che il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, giacché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, pur se estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso al rinnovo della obbligazione o alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (in fattispecie consimile, Sez. 2, n. 40380, del 11/6/2015, Rv. 264887).

Non sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione per omissione. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, la Corte di merito ha infatti valorizzato, in tema di finalizzazione della condotta a vantaggio patrimoniale della cosca Patania, da un lato l'accertata esistenza (più sentenze irrevocabili sul punto), in quel particolare territorio, di una cosca 'ndranghetista diretta da (altri) membri della famiglia 11-34809/2020 Patania, mentre dall'altro ha inteso richiamare le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, intranei a quella stessa famiglia, che hanno avuto modo di chiarire che l'attività di usura svolta assiduamente dai membri di quella famiglia è una delle maggiori fonti di profitto per il sodalizio mafioso.

Nessun rilievo assume dunque la circostanza, dedotta con i motivi di ricorso, dell'intervenuto annullamento della ultima sentenza di condanna, per alcuni esponenti di quel sodalizio, atteso che, come ha precisato la Corte, l'annullamento non ha riguardato l'accertamento del fatto storico relativo alla esistenza di quella particolare cosca a base familiare. Del resto, il motivo di ricorso rivela sul punto difetto di specificità, sotto la forma della non autosufficienza, giacché non allega al ricorso la sentenza di proscioglimento (con attestazione di irrevocabilità) indicata (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053;

Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo P o ti t Anna Ma