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Ordinanza — n. 29729/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifestly unfounded grounds regarding special aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29729/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds presented by the appellant. The appellant argued for a reconsideration of the special aggravating circumstance recognized based on the victims' advanced age and vulnerable conditions, but the Court found the lower court's reasoning logical and coherent. The decision rests on the principle that appellate review is limited to checking the internal consistency of the motivation, not re-evaluating the merits or creating new interpretations of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.; The appellate court's review of a decision's motivation is limited to verifying its internal logical and legal coherence, prohibiting the creation of new meanings or a different reading of demonstrative data, and requiring that any alleged illogicality be of macroscopic evidence.

Parole chiave

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appellate review limits special aggravating circumstance manifest unfoundedness internal coherence vulnerability of victims legal reasoning standard inadmissibility grounds assistenza agli anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, teso - peraltro - ad ottenere una riconsiderazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito sull'aggravante ad effetto speciale (e processuale) riconosciuta (art. 61, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. U., n. 47289, del 24/9/2003, Rv. 226074
Sez. 2, n. 8998, del 18/11/2014, Rv. 262564
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZO MARCO nato a BARI il 13/09/1969 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 10-34763/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, teso - peraltro - ad ottenere una riconsiderazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito sull'aggravante ad effetto speciale (e processuale) riconosciuta (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.). 1.1.

E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61, comma 1, cod. pen., valorizzando sia l'età avanzata delle vittime di raggiro, che le loro condizioni di vita quotidiane, in quanto dedite ad accudire familiari particolarmente debilitati, per le condizioni croniche di salute, così identificando quelle condizioni di debolezza fisica e mentale idonee a renderle vulnerabili alle aggressioni decettive proprio per le condizioni obiettive di minorata difesa.

Così conformandosi all'orientamento giurisprudenziale che individua la ratio della circostanza aggravante in parola nell'assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità, dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (così Sez. 2, n. 8998, del 18/11/2014, Rv. 262564).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 1 0-34763/2020

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massi errotti Anna Maria De Santis .DEPOSI