Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds raised by the appellant. The defense argued for a different legal qualification of the conduct and excessive severity of the sentence, but failed to provide specific critiques against the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically critique the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEVI CARLO nato a CALTIGNAGA il 24/09/1951 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 9-34750/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato, eccesiva severità della pena base per il delitto di ricettazione), che non si confrontano con la diffusa motivazione della sentenza impugnata, né esplicitano critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza stessa. 1.1.
La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la decisione impugnata riconosce la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, senza convincentemente confutare gli elementi obiettivi (chiavi inserite nel blocco di accensione e tempo decorso dal furto) che deponevano per la commissione del furto del ciclomotore rinvenuto nel possesso del ricorrente. 1.1.1. Il ricorso denunzia un deficit di tipicità, nella qualificazione giuridica del fatto, che non trova riscontro in sentenza.
La Corte territoriale ha infatti / espressamente preso in considerazione la versione offerta nel merito con i motivi di gravame (peraltro non suffragata da alcuna ammissione dell'imputato che ha scelto di rimanere assente), non condividendola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma storico tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa.
Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il possesso delle chiavi di avviamento del motociclo, come ben evidenziato dalla Corte, un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto.
La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 1.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale si intende censurare l'eccessivo rigore sanzionatorio di una pena base (anni due e mesi sei di reclusione, oltre la multa), poi mitigato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata. La Corte ha argomentato tale dimensione sanzionatoria, sia indicando il valore commerciale del ciclomotore ricevuto, che valorizzando la personalità del reo, secondo i parametri indicati all'art. 133 cod. pen.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 9-34750/2020
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Anna Mari D Santis DEPOSITATA dd i/tt,71 I