Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29726/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of obvious motivation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29726/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds, which sought a re-evaluation of the criminal liability assessment. The appellant argued for different narrative parameters regarding the agent's conduct, but the court found these to be substantive merit issues precluded in a review of legality. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was logical and coherent, lacking any obvious illogicality perceptible to the eye.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The review of a judgment's motivation in a legality proceeding must analyze the expressed reasoning's internal logical-legal coherence, prohibiting new attributions of meaning or different readings of evidence, and requiring obvious illogicality of a macroscopic nature to constitute a valid ground for inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
review of legality manifest unfoundedness substantive merit logical coherence criminal liability evidence evaluation inadmissibility allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOTTI PAOLO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/12/1956 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 7-34675/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità assertivamente riconducendo la condotta a parametri narrativi differenti rispetto a quelli apprezzati nel merito. 1.1.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova e ad un travisamento della prova dichiarativa che non è dato cogliere dal testo motivazionale delle sentenze di merito conformi. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, quali fossero gli elementi atti ad identificare nella condotta volontaria e violenta (verso la cosa e poi verso la persona) dell'agente il dolo di danneggiamento.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Anna Maria Santis