Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation defects and missing evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in alleging defects of motivation and the failure to attach supporting evidence. The appellant criticized the lower court's reasoning for being illogical, contradictory, or lacking, but failed to specify which aspect applied to which part of the judgment. Furthermore, the claim regarding unassessed evidence was rejected because the document was not attached and its relevance was not explicitly defined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.: The appellant must specifically identify whether a defect of motivation concerns lack, contradiction, or illogic, and must attach the document proving the alleged decisive evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZI UBALDO nato a POZZUOLI il 26/03/1975 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 6-34553/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso (carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione) la difesa ha denunziato in maniera promiscua e non specifica la ricorrenza dei tre vizi di motivazione indicati alla lett.
e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. 1.1. Difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).
Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità. 1.2. In ogni caso il motivo denuncia profili dell'accertamento in fatto che la doppia pronuncia conforme di merito ha avuto cura di argomentare traendospunto dalle circostanze di fatto evincibili dal compendio delle prove utilizzabili ai fini del decidere. Nessun vizio di motivazione è dato pertanto evincersi dalla lettura del testo della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancata assunzione della prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), consistente nella denuncia di furtofr. della vettura indicata in imputazione, sporta il 16 giugno 2008 presso il Commissariato P.S. Arenella. Sul punto la motivazione della Corte, che replica quella del giudice di primo grado, fonda sull'erroneo convincimento che tale denuncia non risultasse, mentre il documento denuncia era presente in atti e non è stato valorizzato ai fini della decisione. motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo, la deduzione difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato al motivo di ricorso il documento cui fa 6-34553/2020 riferimento nel motivo e l'indice del fascicolo processuale dal quale possa evincersi la presenza del detto atto nella affoliazione processuale; in secondo luogo, la parte ricorrente nella redazione del motivo non esplicita quale rilevanza o decisività potesse avere la prova non ammessa o non valutata.
Giacché l'attività di apposizione di targhe genuine ad un veicolo provento di furto doveva già ritenersi consumata, secondo le argomentazioni che si leggono in sentenza, ben prima della denunzia di furto; del resto, nessun altro, se non il proprietario delle targhe poteva aver interesse ad apporre le stesse ad un veicolo di provenienza delittuosa in suo illecito possesso.
3. Quanto alla censurata idoneità dissimulatoria della condotta contestata (sostituzione delle targhe), il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ove limpida è l'argomentazione della decisiva rilevanza di coprire con targhe genuine una vettura che invece sia provento di furto e presenti il numero di telaio contraffatto. 3.1. Corretta dunque la qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi alla vettura, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la immissione nel mercato lecito dell'usato, attività perfettamente consumata.
4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massi Perrotti Anna Madari ..\Santis 10 DE