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Ordinanza — n. 29724/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds regarding mitigating circumstances and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29724/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the sole ground raised by the defense. The lower court had already rejected the request for generic mitigating circumstances, citing the offensive nature of the post-factum behavior and the lack of additional elements worthy of positive evaluation. Consequently, the court upheld the original judgment and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal based on the absolute generality of grounds regarding the recognition of mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has already provided a congruous and logically sound assessment of the offender's personality and the specific circumstances of the offense.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility mitigating circumstances assessment post factum behavior procedural costs award Cassazione ordinanza economicità del trattamento principio di Cassis de Dijon caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod.
Art. 62 bis c.p.
pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art.
art. 62 bis cod. pen
pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP EL HADJI nato il 02/08/1981 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 5-34428/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico in tema di rifiutato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro meramente ripetitivo di quello motivatamente respinto dalla Corte territoriale. 1.1. Con il motivò unico la difesa lamenta mera apparenza della motivazione quanto alla negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non accessibile la ulteriore attenuazione richiesta in ragione delle modalità offensive del post factum e della assenza di ulteriori elementi degni di positiva valutazione in tal senso, non potendo annettersi nessun significato alle disagiate condizioni sociali ed economiche dell'imputato, più di quanto si sia già operato con il riconoscimento del fatto lieve e la mite sanzione irrogata. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Anna MariaiSantis DEPOSITATA IN CANCELLERIA ilì